Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
1.1
E’ costituita l’Associazione di promozione sociale con denominazione “ASSOCIAZIONE DON DANTE CAPRIOGLIO - APS”.
1.2
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Verolengo via Salza 19 (TO) presso il domicilio del Presidente, e potrà essere trasferita anche in altro Comune con una semplice delibera del Consiglio Direttivo.
1.3
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti.
1.4
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile, della L.383/2000 e della legislazione vigente.
1.5
L’Associazione svolge attività sul territorio italiano e promuove iniziative e collaborazioni anche all’estero in relazione alle proprie attività istituzionali.
1.6
Con l'iscrizione dell'elenco nazionale degli Enti del terzo Settore, verrà recepito in maniera automatica l'acronimo ETS all'interno del nome dell'Associazione.
Art. 2 – SCOPO E FINALITA’
2.1
L’Associazione non ha fini di lucro.
2.2
L’Associazione si prefigge di raccogliere, ordinare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale, documentario ed archivistico connesso alla figura ed all’operato di Don Dante Caprioglio.
2.3
L’Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, ed in particolare:
2.3.a
promuovere il merito scolastico attraverso l’elargizione di Borse di Studio, portare avanti progetti in ambito giovanile che riguardino, oltre la scuola, comportamento e valori etici, promuovere mostre, convegni e dibattiti affini alla finalità dell’Associazione;
2.3.b
assicurare e qualificare le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali delle iniziative attivate dai propri associati, all’interno di una concezione unitaria di uomo e di società, ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Giovanni Bosco e Don Dante Caprioglio, al progetto ed alla prassi salesiana;
2.3.c
promuovere l’elaborazione e la diffusione di una cultura aperta alla partecipazione responsabile nella vita sociale, alla non violenza, alla solidarietà e fraternità, per rispondere ai bisogni sociali emergenti dei ragazzi, adolescenti e giovani;
2.3.d
assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma, sostenendo in ambito scolastico o extrascolastico attività culturali, artistiche e ricreative, che amplino l’offerta formativa in favore dei giovani e non, del territorio;
2.3.e
promuovere e implementare, anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, attività che favoriscano iniziative culturali e sportive, istituire premi e riconoscimenti a giovani che si distinguono particolarmente nello sport dilettantistico, promuovere nella pratica dello sport l’etica e la cultura ispirata a ideali del fair play, evidenziando come lo sport possa anche essere scuola di vita;
2.3.f
organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all’articolo 5, comma1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017.
Art. 3 – ATTIVITA’
3.1
L’Associazione si adopera per realizzare l’oggetto sociale:
3.1.1
creando cultura e opinione con la promozione di dibattiti, convegni, seminari su argomenti inerenti o affini alle finalità dell’associazione;
3.1.2
ricercando e rendendo agibili opportunità e risorse negli ambiti di:
3.1.2.1
scuola: sostegno ai giovani meritevoli e/o bisognosi nelle attività scolastiche e/o sportive, attraverso l’attribuzione di Borse di Studio;
3.1.2.2
tempo libero: animazione di feste con supporto audio-video (animazione tecnica), vacanze, gite, spettacoli artistici ed attività concertistiche, animazione musicale e corsi di musica, teatro, manifestazioni sportive ed affini, creazione di spazi alternativi per il tempo libero dei giovani e non;
3.1.2.3
disagio giovanile: creazione di opportunità per avvicinare e coinvolgere giovani e non;
3.1.3
Collaborando con enti pubblici o privati, istituti, associazioni o cooperative, preposti ad operare ed a svolgere ricerche in settori pertinenti all’attività dell’associazione.
3.1.4
Promuovendo formazione, informazione, iniziative di scambio e di collegamento sui temi dell’associazione per i propri associati ed in collegamento con gli organi istituzionali competenti.
3.1.5
Richiedendo ad enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni o cooperative interessati alle iniziative dell’associazione, finanziamenti, contributi o altre forme di collaborazione per integrare le energie e gli strumenti necessari alla realizzazione dell’oggetto sociale.
3.1.6
Svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale anche se non espressamente indicate nel presente statuto.
3.1.7
Ai sensi dell’Art. 148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Art. 4 – SOCI
4.1
I Soci dell’Associazione si distinguono in Fondatori, Ordinari e Onorari:
4.2
Sono soci FONDATORI gli intervenuti all’atto costitutivo;
4.2
Sono soci ORDINARI i soci fondatori e tutti coloro che, previa ammissione e pagamento della quota annuale, si impegnano a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
4.3
Sono soci ONORARI persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura o insigne personalità che possono, con la loro presenza, onorare o elevare il prestigio dell'Associazione;
4.4
L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito.
Art. 5 – AMMISSIONE
5.1
Per ottenere la qualifica di associato, bisogna inoltrare domanda al Consiglio Direttivo.
5.2
Il Consiglio Direttivo decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati e ad iscriverli nel libro degli associati.
5.3
L’ammissione obbliga gli associati all’osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dall’Associazione.
5.4
I soci ordinari, fondatori e sostenitori, sono tenuti al versamento della quota sociale.
Art. 6 – RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE
6.1
Ogni associato è libero di recedere dall’Associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
6.2
L’associato decade se si trova in condizione di morosità rispetto al versamento della quota sociale, nei termini stabiliti dal regolamento interno.
6.3
Il Consiglio Direttivo può chiamare a chiarimento e, nel caso, dichiarare decaduto l’associato che cessa di svolgere le attività proprie dell’Associazione, o ha comportamenti ed azioni, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, in contrasto con lo statuto sociale e gli ordinamenti interni: prima di procedere all’esclusione, deve essere contestato al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
6.4
L’esclusione di un associato, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo.
6.5
L’associato recedente, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
6.6
La quota è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato.
Art. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
7.1
Gli associati hanno diritto di partecipare all’attività associativa attraverso l’intervento nelle assemblee, la conoscenza delle delibere e degli atti degli Organi associativi ed il contatto con i rappresentanti del Consiglio Direttivo, ai quali potranno rivolgersi per formulare istanze e proposte dirette a farli beneficiare delle utilità che l’Associazione ha promesso ai suoi appartenenti.
7.2
Tutti i soci hanno eguali diritti e tutti possono essere eletti ad ogni carica sociale.
7.3
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le rispettive competenze statutarie, nonché all’osservanza delle norme dello Statuto e delle deliberazioni assunte dall’assemblea degli Associati.
7.4
Gli associati sono tenuti a:
- Osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- A collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative secondo le proprie disponibilità;
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e degli altri associati ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi statutari.
Art. 8 – ORDINAMENTO INTERNO
8.1
Tutti i soci hanno uguali diritti in rapporto all’Associazione.
8.2
Tutte le cariche dell’Associazione sono elettive ed avvengono senza eccezione alcuna a seguito di votazione.
8.3
Il Presidente dell’Associazione viene eletto tramite votazione del Consiglio Direttivo.
8.4
Tutte le restanti nomine avvengono tramite votazione da parte dell’assemblea dei soci.
8.5
Tutti i soci godono degli stessi diritti di elettorato sia attivo che passivo.
Art. 9 – ORGANI SOCIALI
9.1
Sono organi sociali dell’Associazione:
9.1.1
l’Assemblea degli associati;
9.1.2
il Consiglio Direttivo;
9.1.3
il Presidente;
9.1.4
il Tesoriere;
9.1.5
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
10.1
L’assemblea degli associati è l’organo supremo dell’Associazione.
10.2
L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli associati.
10.3
L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali. Partecipano altresì all’assemblea:
10.3.1
i membri del Consiglio Direttivo, in carica o uscenti, senza possibilità di delega;
10.3.2
i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
10.4
Ogni associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altra persona, mediante delega nominativa scritta; ogni delegato non può portare più di tre deleghe; spetta al Presidente dell’assemblea riconoscere le validità delle deleghe.
10.5
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
10.6
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni anno e ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda almeno un quinto degli associati.
10.7
La convocazione avviene a mezzo di lettera, fax, posta elettronica, telegramma inviato agli associati non meno di quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.
10.8
Spetta all’assemblea ordinaria:
10.8.1
eleggere, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo;
10.8.2
approvare nel primo quadrimestre di ogni anno i bilanci annuali preventivi e consuntivi; deliberare sui piani annuali e pluriennali delle attività e su quant’altro le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo;
10.8.3
approvare la relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Presidente;
10.8.4
indicare i massimali della quota associativa prospettati;
10.8.5
qualora richiesto dal Consiglio Direttivo, ovvero imposto dalla Legge, nominare tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisore dei Conti.
10.9
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria:
10.9.1
in prima convocazione sono valide quando siano presenti o rappresentati la metà dei soci aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
10.9.2
in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
10.10
L’assemblea STRAORDINARIA è convocata dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta e/o telematica inviata ai Soci almeno venti giorni prima della data della riunione, per:
10.10.1
procedere alle modifiche statutarie, escluso il cambio della sede che potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo;
10.10.2
deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.
10.11
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria:
10.11.1
in prima convocazione sono valide quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei soci aventi diritto al voto e sono espresse con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
10.11.2
in seconda convocazione sono valide quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di due ed un massimo di sei membri eletti dall’Assemblea dei soci.
11.2
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, procede all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere, da scegliersi tra i suoi membri.
11.3
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
11.4
In caso di posto vacante o di dimissioni di un Consigliere, il Presidente provvede ad indire l'assemblea dei soci per procedere alla surroga mediante elezione.
11.5
Il Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia ritenuto necessario, su convocazione ed ordine del giorno predisposto dal Presidente, che ne presiede le sedute o su richiesta di almeno la metà dei componenti.
11.6
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
11.7
In particolare:
11.7.1
curare la realizzazione delle delibere e delle programmazioni assunte dall’assemblea;
11.7.2
deliberare ammissioni, recessi, decadenza, o esclusione di associati;
11.7.3
determinare la quota associativa annuale;
11.7.4
emanare i regolamenti interni;
11.7.5
predisporre le linee programmatiche, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’assemblea.
11.8
Nel Consiglio Direttivo non sono ammessi voti per delega e, per la validità delle sue delibere si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della metà più uno dei suoi membri.
Art. 12 – PRESIDENTE
12.1
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
12.2
Il Presidente:
12.2.1
ha la rappresentanza legale dell’Associazione Don Dante Caprioglio;
12.2.2
convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo;
12.2.3
sottopone ogni anno all’approvazione dell’assemblea la relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica sullo stato dell’Associazione;
12.2.4
può rilasciare procure speciali con cui delegare tutti o parte dei suoi poteri;
12.2.5
in assenza del presidente le sue funzioni sono assolte dal vice presidente;
12.2.6
il Presidente può, in caso di urgenza, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, e sottoporle ad approvazione nella prima riunione utile.
Art. 13 – TESORIERE
13.1
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, ne fa parte, cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria e la contabilità dell’Associazione, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo: possiede il potere di firma insieme al Presidente, per quanto riguarda conti bancari e postali.
13.2
Per l’alienazione dei beni dell’Associazione, necessita l’autorizzazione esplicita del Consiglio Direttivo: sia il Presidente, sia il Tesoriere possono operare entrambi a firma disgiunta salvo altra indicazione esplicita del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
14.1
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea anche al di fuori degli associati.
14.2
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al proprio interno, il Presidente del Collegio medesimo.
14.3
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, controllare e controfirmare i registri di cassa, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Assemblea.
Art. 15 – PATRIMONIO
15.1
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote degli associati, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e dai beni che per qualsiasi titolo dovessero pervenire all’Associazione.
15.2
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
15.3
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO
16.1
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno: il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2017.
16.2
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
16.3
Il Bilancio consuntivo deve essere redatto dal Presidente e sottoposto ad approvazione dell’assemblea dei soci entro i primi quattro mesi dell’anno successivo.
16.4
Il Bilancio viene approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, attraverso votazione dei soci partecipanti all’assemblea stessa, ed è ritenuto approvato con la votazione favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 17 – DURATA
17.1
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 18 – SCIOGLIMENTO
18.1
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
18.2
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, o altra con finalità analoghe, o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo destinazione imposta dalla legge.
18.3
In caso di scioglimento l’assemblea nomina un liquidatore, anche esterno all’associazione stessa, il quale ha l’obbligo di liquidare eventuali pendenze dell’associazione ed individuare uno o più beneficiari in accordo con il comma precedente a cui devolvere il patrimonio residuo dell’associazione.
Art. 19 – CARICHE SOCIALI
19.1
L’esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito. E’ ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 – REGOLAMENTI INTERNI
20.1
L’organizzazione interna dell’Associazione, dei propri organi sociali, anche per quanto non previsto dal presente statuto, potrà essere disciplinata da apposito regolamento interno.
Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
21.1
Per quanto non previsto nel presente statuto e/o negli eventuali regolamenti interni, saranno applicate le disposizioni della Legge 383/ 2000, le disposizioni del Codice Civile, e le disposizioni previste agli artt. 17 - 18 e 36 del D. Lgs 117 del 03/07/2017 e smi.
*******************************
Associazione Don Dante Caprioglio APS
Iscrizione elenco Regionale n° 262/TO.
S. Legale: Via Salza 19-10038 Verolengo (TO)
S. Op.: Via Magnocavallo 13-15033 Casale Monferrato
CF: 91031260010
Tel: +39 328 43.84.510
e-mail: info @ associazionedondante . org
Banca BPN - Piazza Tavallini n°2
15033 Casale Monferrato (AL)
IBAN: IT21N0503422600000000012570.